SOVRAINDEBITAMENTO E COMPOSIZIONE DELLA CRISI 


Il legislatore ha previsto delle procedure con le quali i soggetti insolventi possono sdebitarsi attraverso un piano di rientro ed uno stralcio delle somme dovute, evitando pignoramenti di beni, vendite forzose di immobili ed ogni altra azione esecutiva.

Grazie a queste procedure, il debitore può assolvere i propri debiti dilazionando i pagamenti, sgravando e stralciando la posizione complessiva, anche qualora le procedure esecutive abbiamo già avuto inizio.

Dette procedure rappresentano la possibilità, per le persone fisiche in grossa difficoltà economica, di pagare i debiti assunti in modo diverso rispetto a quanto è previsto dai contratti sottoscritti.

Per accedere a tali benefici si necessita di apposita domanda all’organizzazione competente per questo tipo di richieste, ovvero l’Organo per la composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), ente indipendente e imparziale.
L’OCC procede con la valutazione dell’istanza ed elabora un piano di rientro attraverso la nomina di un professionista, quindi il gestore della crisi incaricato formula una proposta di ripianamento dei debiti da far vagliare al Tribunale del luogo di residenza del debitore.

La domanda innanzi al competente Tribunale è formulata con ricorso, al quale segue la fissazione di udienze per l’analisi della fattispecie.

Lo Studio Legale Marganella fornisce assistenza sin dalle prime fasi della procedura, premurandosi non solo della fase strettamente giudiziaria, ma fornendo anche un sostegno nelle relazioni fra i diversi organismi ed enti coinvolti attraversando tutto l’iter di esdebitamento.